Fine d’anno con nuove norme per il ricongiungimento: correzione utile e ben accetta!
Con le tante attività che si vanno affastellando nella mia vita professionale, ho un po’ allentato il mio controllo sugli atti prodotti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti che continua a lavorare imperterrito su diversi fronti, equo compenso in primis. Nell’ultima riunione dell’anno 2013, il Consiglio ha approvato delle norme correttive per l’applicazione del cosiddetto “ricongiungimento”, il provvedimento (sacrosanto, come ho sempre sostenuto) che permette a pubblicisti solo di nome di diventare professionisti visto che di fatto vivono del solo reddito giornalistico: e sono tanti questi colleghi!
Dando una veloce scorsa ai requisiti previsti dalla nuova formulazione, si trovano finalmente quei correttivi che già invocavo nel mio blog mesi fa, alla prima stesura del provvedimento: in primo luogo si dà un “minimo” quasi preciso per stabilire l’accesso o meno al praticantato d’ufficio che aprirà le porte all’esame professionale (e siamo nell’ordine dei circa 6000 euro annui, facendosi due conti rapidamente), poi viene stabilita una precisa trafila per i colleghi degli uffici stampa, infine (last but non least) c’è la necessità di avere una regolare posizione contributiva (non si specifica in realtà se essa debba essere esclusivamente Inpgi, cosa che secondo me è imprescindibile).
Questa, comunque, la tavola sinottica dei requisiti:
Può richiedere il ricongiungimento, all’Ordine regionale di appartenenza, entro il 31 dicembre 2016, il pubblicista che, iscritto all’elenco da almeno cinque anni, alla suddetta data:
abbia esercitato in maniera sistematica e prevalente attività giornalistica retribuita per almeno 36 mesi nel quinquennio precedente, di cui 18 nell’ultimo triennio;
abbia raccolto documentazione attestante il/i rapporto/i professionale/i giornalistico/i esistente/i nel periodo di riferimento, compresa la documentazione fiscale (Cud o dichiarazione dei redditi);
consegni all’Ordine regionale, entro il 31 dicembre 2016, per ogni testata, una relazione dell’attività realizzata, comprendente scritti e/o fotografie e/o video e/o audio per giornali cartacei e/o on line, per radio e/o tv, lavoro di desk, comunicati per ufficio stampa avente caratteristiche professionali continuative, confermati sotto la propria responsabilità dal direttore o da un iscritto all’Ordine o accertati direttamente dall’Ordine regionale;
svolga attività giornalistica e abbia una regolare posizione contributiva;
attesti di vivere di giornalismo in via prevalente, dimostrando un reddito professionale indicativamente equiparabile alla metà del minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.C.N.L.G.
E questo è il percorso che porterà poi il neopraticante all’esame di Stato:
La verifica dei requisiti, effettuata dall’Ordine regionale, consente l’iscrizione al corso telematico di formazione.
Il tirocinio pratico previsto dalle norme sul praticantato viene considerato assorbito dallo svolgimento dell’attività giornalistica secondo quanto indicato nel titolo requisiti.
Il tirocinio teorico finalizzato all’acquisizione dei fondamenti culturali, giuridici e deontologici della professione giornalistica è garantito dal corso telematico di formazione di 40 ore, attraverso la piattaforma elaborata dal Cnog, più 8 ore di aula con un programma definito e certificato dall’Ordine regionale.
La partecipazione al corso telematico di formazione consente l’acquisizione di crediti formativi.
Il superamento della prova finale del corso telematico di formazione costituisce titolo, con decorrenza retroattiva di 18 mesi, all’iscrizione nel registro dei praticanti
L’accesso all’esame di idoneità professionale è subordinato alla frequenza del corso frontale di 8 ore organizzato dagli Ordini regionali.