Legge sull’equo compenso: passo dopo passo va avanti!

Una lenta ma inesorabile progressione: ci credevano in pochi, ma la determinazione del relatore, on. Enzo Carra, e il clima positivo che si sta creando attorno al tema del precariato giornalistico (che è ormai emerso nella sua reale dimensione, da Firenze in poi, conquistando anche le pagine dei giornali e i servizi tv e web dopo la manifestazione del 26 gennaio a Roma) stanno accompagnando a piccoli passi il cammino della legge sull’equo compenso giornalistico, il cosiddetto ddl Moffa (dal nome del suo primo firmatario), che “rischia” davvero di essere approvato!

Nell’ultima settimana, due notizie hanno permesso di allargare il cuore alla speranza di tutti i giornalisti.

La prima è la concessione della “sede deliberante” alla Commissione Cultura: una particolare modalità di approvazione di una legge, che così non passa, come di prassi, in Aula dopo l’ok della Commissione, ma è rimessa subito all’altro ramo del Parlamento, così da velocizzare i tempi.

La seconda è la pubblicazione del testo definitivo e bipartisan (condizione necessaria per la sede deliberante) del disegno di legge che ricalca quasi alla lettera quello già presentato in ottobre e da me commentato in un altro post.

 

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Finalità, definizioni e ambito applicativo).

1. In attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l’equità retributiva dei giornalisti iscritti all’albo di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici anche telematici; nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.
2. Ai fini della presente legge, per equità retributiva si intende la corresponsione di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2.
(Commissione per la valutazione dell’equità retributiva del lavoro giornalistico).

1. È istituita presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell’equità retributiva del lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione». La Commissione è composta da quattro membri, di cui:
a) uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente;
b) uno designato dal Ministro dello sviluppo economico;
c) uno designato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti;
d) uno designato dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI)

2. Entro tre mesi dal suo insediamento la Commissione definisce i requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all’albo titolari di rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. I requisiti minimi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. La Commissione, valutate le politiche retributive dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive, redige un elenco dei datori di lavoro giornalistico che garantiscono il rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del comma 2, dandone adeguata pubblicità sui maggiori mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione garantisce il costante aggiornamento dell’elenco di cui al presente comma.
4. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all’istituzione ed al funzionamento della Commissione di cui al presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 3.
(Accesso ai contributi all’editoria).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, è requisito necessario per l’accesso a qualsiasi contributo pubblico in favore dell’editoria.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Legare la concessione dei contributi statali all’editoria alla equa retribuzione dei collaboratori è l’unico metodo, del resto, per convincere gli editori a “non fare i furbi”, sfruttando i più deboli della catena dell’informazione. Ora non resta che attendere il via libera della Camera per poi ricominciare il pressing al Senato, dove sarà importante trovare un relatore appassionato e puntuale come l’on. Carra, cui va il ringraziamento di tutti i precari per il lavoro che sta facendo.

Come chiosavo su Facebook e Twitter poco fa: chiedere è doveroso, sperare è utile, lottare è obbligatorio, ottenere sarebbe fantastico!

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