Riforma dell’Ordine dei Giornalisti: il testo ufficiale e completo
Per completare il lavoro svolto in questi tre giorni convulsi, dalle prime indiscrezioni alle proposte definitive nate dalla riunione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (a proposito: ringrazio tutti i colleghi che mi hanno dato una mano a mettere ordine nelle tante voci che si rincorrevano, a quelli che mi hanno segnalato errori e imprecisioni, a quelli che mi hanno incoraggiato e soprattutto a coloro che mi hanno letto e scritto… sono commosso di tanta fiducia), è giusto pubblicare il testo ufficiale e completo che i vertici dell’Ordine porteranno al confronto con il Ministero della Giustizia, cui spetta (giova ricordarlo) l’iniziativa legislativa, con la potestà che ne consegue di modificare ad libitum quanto concordato.
Ecco il testo, che si può reperire in formato PDF sul sito dell’Ordine dei Giornalisti e che non differisce di molto dalla mia anticipazione di ieri pomeriggio:
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti evidenzia la peculiarità della professione giornalistica da intendersi come strumento di democrazia fondato sull’art. 21 della Costituzione e finalizzato a garantire il diritto dei cittadini ad un’informazione corretta e completa, indispensabile per compiere scelte libere e consapevoli.
ACCESSO ALLA PROFESSIONE E TIROCINIO
L’accesso alla professione giornalistica è libero. Fermi restando l’unicità dell’Albo, la permanenza dei due Elenchi e i diritti acquisiti dagli iscritti all’entrata in vigore della riforma, l’accesso alla professione di giornalista dovrà avvenire attraverso l’esame di Stato. Per sostenere l’esame di Stato gli aspiranti giornalisti dovranno possedere una laurea e aver svolto un tirocinio di 18 mesi. Le forme di tirocinio saranno individuate in un regolamento e potranno essere: praticantato aziendale, frequenza master dell’Ordine, compiuta frequenza di corsi universitari specialistici post laurea in giornalismo, sistematica collaborazione equamente retribuita a testate giornalistiche.A far data dall’entrata in vigore della riforma, chi avrà superato l’esame di Stato sceglierà se iscriversi nell’Elenco Professionisti o in quello Pubblicisti non possedendo il requisito dell’esclusività professionale. Chi ha già superato un esame di Stato per l’iscrizione ad un diverso Albo professionale e ha svolto il tirocinio giornalistico, può accedere direttamente all’Elenco Pubblicisti.
FORMAZIONE PERMANENTE
La formazione permanente è compito essenziale dell’Ordine. Il principio, da introdursi nella riforma, persegue l’obiettivo di stabilire un obbligo di aggiornamento, contravvenendo al quale si determina un illecito disciplinare. La formazione permanente dovrà essere coordinata dal Consiglio nazionale mediante apposito regolamento, sarà obbligatoria – stante l’unicità dell’Albo – per tutti gli iscritti, e avverrà mediante l’attribuzione di crediti.
ASSICURAZIONE
L’assicurazione obbligatoria, per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, non è conforme alla specificità della professione giornalistica.
CONSIGLI DI DISCIPLINA
L’attività disciplinare, essenziale per il rispetto della deontologia e del diritto dei cittadini a una informazione corretta e completa, garantisce la terzietà attraverso la separazione dei consigli dell’Ordine dai consigli disciplinari e si esercita attraverso:a) Il Consiglio di disciplina regionale è composto da otto membri. Viene eletto dai Consigli regionali tra gli iscritti all’Albo con almeno 15 anni di iscrizione, che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive. I membri non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi, il loro incarico è incompatibile con ogni altra carica negli organismi di categoria, pubblici e privati. Il consigliere istruttore del procedimento non partecipa al voto. La durata del mandato è pari a quattro anni, salvo il primo mandato che avrà durata biennale. Presso ogni Consiglio regionale di disciplina opera un garante dei cittadini avente il compito di segnalare eventuali violazioni deontologiche.b) Il Consiglio di disciplina nazionale, che svolge funzioni di seconda istanza, è composto da quattordici membri eletti dal Consiglio nazionale dell’Ordine tra gli iscritti all’Albo, con almeno 15 anni di iscrizione, che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive e che abbiano ricoperto la carica di consigliere regionale o di consigliere nazionale dell’Odg ovvero di componente diConsiglio di disciplina. Il consigliere istruttore del procedimento non partecipa al voto. I membri non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi, il loro incarico incompatibile con ogni altra carica negli organismi di categoria, pubblici e privati. La durata del mandato è pari a quattro anni, salvo il primo che avrà durata biennale.La distinzione tra funzioni di amministrazione e di disciplina esige una congrua riduzione del numero dei componenti del Consiglio nazionale.
NORME TRANSITORIE PER L’ACCESSO ALL’ESAME DI STATO
L’iter transitorio di accesso all’esame di Stato dovrà esaurirsi nell’arco massimo di un quinquennio e sarà regolato da precise norme, fermo restando che i pubblicisti non intenzionati ad avvalersi di tale normativa, restano iscritti all’Elenco di appartenenza. La normativa, tesa a garantire i diritti acquisiti, non interferisce con i canali di accesso tradizionali: praticantato aziendale, riconoscimento d’ufficio, scuole di giornalismo, tutoraggio per i free-lance. Sono richiesti i seguenti requisiti: iscrizione all’Elenco dei Pubblicisti; esercizio esclusivo dell’attività giornalistica in forma di sistematica collaborazione retribuita di almeno 36 mesi nell’ultimo quinquennio; certificazione del rapporto contrattuale e comunque continuativo esistente nell’ultimo quinquennio, compresa la documentazione fiscale (Cud o dichiarazione dei redditi); attestazione della regolarità contributiva previdenziale per i compensi percepiti per il periodo equivalente; presentazione del materiale attestante l’attività giornalistica svolta nel corso nell’ultimo quinquennio (la specificazione è rinviata al regolamento di attuazione). L’accesso all’esame di Stato avverrà tramite: verifica dei requisiti, effettuata dagli Ordini regionali secondo linee guida approvate dal Cnog, che consente l’iscrizione ai corsi di formazione; tirocinio teorico, finalizzato all’acquisizione dei fondamenti culturali, giuridici e deontologici della professione giornalistica, che si realizza in un corso di formazione (i parametri del corso saranno definiti in sede di regolamento); superamento della prova finale del corso di formazione, che costituisce titolo, con decorrenza retroattiva di 18 mesi, all’iscrizione al Registro dei Praticanti e consente l’accesso all’esame di Stato.
“sistematica collaborazione equamente retribuita a testate giornalistiche”. Quell’equamente ha un che di esilarante, non trovi? :-(((
Più che altro, cosa significa? Che le collaborazioni con contratti in ritenuta d’acconto saranno considerate tirocinio?
Certo. Conta che io mi sono potuto iscrivere nel registro dei praticanti con tutte collaborazioni a ritenuta d’acconto. Quindi non è una novità.
@Antonello: Ma lei ha potuto iscriversi al registro dei praticanti con le ritenute d’acconto, perché nella sua testata c’era il minimo numero di redattori (professionisti) ordinari, necessari per poter attivare contratti per praticanti: non è forse così?
In sostanza, il problema di tutti noi “praticanti mancati” – che siamo già pubblicisti o semplici aspiranti, con contratto di collaborazione a ritenuta d’acconto (che per gli aspiranti significa anche nessun versamento all’INPGI) oppure no – consiste nel riuscire a stabilire se:
1)La collaborazione a ritenuta d’acconto, per per poter essere considerata “equa” ed equivalente ad un tirocinio/praticantato, debba corrispondere al compenso di un praticante (e credo che per ottenere questa risposta, come lei dice, dovremo attendere il risultato della prossima riunione);
2)Un’impresa giornalistica che paga i suoi collaboratori secondo i compensi minimi stabiliti dal tariffario, che non può formalizzare contratti di praticantato perché non ha redattori ordinari sufficienti (di quelle in cui, per esempio, professionista è solo il direttore responsabile e tutti gli altri sono pubblicisti o aspiranti tali), può/potrà garantire un periodo di tirocinio che si possa considerare valido?
Le chiedo tutto questo perché la mia esperienza professionale è quella di una laureata in giornalismo (laurea II liv.), a lungo sfruttata o sottopagata nelle redazioni, che si è vista riconoscere il periodo di collaborazione con ritenuta d’acconto solo 2 anni e mezzo fa (perciò sto per iscrivermi nell’elenco dei pubblicisti fra qualche giorno,almeno spero…), ma che non può iscriversi nel registro dei praticanti perché nella redazione in cui lavora non ci sono giornalisti professionisti con contratto di redattori ordinari.
Se, per quanto è stato stabilito dal nuovo testo approvato, ai già laureati in giornalismo venisse riconosciuto un praticantato di 6 mesi, grazie al proprio titolo di studio, potrà tutta l’attività svolta dal collaboratore (col post laurea giornalistico e compensato come libero professionista, a ritenute d’acconto e senza iscrizione all’INPGI) valere comunque come
praticantato valido ai fini dell’accesso all’esame?
Mi perdoni per la mia insistenza ma sono in balia del caos creato da tutte queste trasformazioni in atto e, dopo aver fatto “la giornalista sul campo”, essermi laureata e aver studiato con dei giornalisti professionisti, esser riuscita a conquistare la mia dignità professionale attraverso il minimo compenso per le mie prestazioni (quando la Carta di Firenze ancora non esisteva), non voglio vedere cancellati tutti i miei sforzi.
E comunque la ringrazio di cuore per aver sostenuto questa battaglia per il riconoscimento e la riqualificazione professionale, che è anche la mia.
Gentile Giusy,
personalmente sono stato iscritto nel registro dei praticanti come freelance, quindi non ho avuto bisogno di una redazione con un minimo di professionisti, ma semplicemente professione esclusiva, più contratti e retribuzione pari a quella di un praticante, poi l’Ordine mi ha assegnato un tutor che mi ha seguito per 18 mesi e che ha fatto la sua relazione positiva al Consiglio per permettermi di accedere all’esame di Stato (sono queste, le nuove norme interpretative dell’art. 34 della legge 69/63 emesse dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nel 2004).
Comunque sia, se lei diventerà pubblicista entro il 13 agosto 2012, come pare da quanto scrive, in breve tempo, vista la sua storia professionale, utilizzando le norme transitorie, potrà accedere all’esame di Stato per diventare professionista.
Quanto invece alla nuova normativa che scatterà dal 13 agosto, invece, ritengo innanzitutto che non ci sarà un minimo retributivo “pari” a quello di un praticante, anche perché l’accesso tramite esame sarà lo stesso per pubblicisti e professionisti, quindi le regole saranno unificate.
Il tariffario non esiste più dal 2006, messo fuori gioco dalla lenzuolata di liberalizzazioni dell’allora ministro Bersani (rimane solo per i contenziosi giudiziari) e comunque una redazione che non abbia il prescritto numero di redattori potrà lo stesso garantire il periodo di tirocinio.
Comprendo i suoi sentimenti e la sua determinazione e sono certo che questa riforma, sebbene potesse essere più incisiva, va nella direzione proprio di riconoscere il lavoro e la fatica di chi, come lei, ha una storia professionale fatta da sacrifici e professionalità.
Alle condizioni attuali, in effetti, quell’equamente può suonare esilarante, ma ritengo che quando sarà approvato il ddl sull’equo compenso, (ddl Moffa, relatore Carra, di cui ho parlato diffusamente tra novembre e dicembre sul mio blog, quell’avverbio sarà riempito di senso, con un provvedimento legislativo che ci darà parametri precisi.
Esimio dott. Antonelli,
La prego cortesemente, data la sua cordialità nel rispondere ai nostri quesiti e l’attenzione che riserva alla verifica delle notizie che riporta, di indicarci quale sarà il termine ultimo per poter presentare domanda di iscrizione all’Albo, Elenco pubblicista, con le vecchie normative (leggasi produzione biennale di articoli retribuiti). Questo al fine di capire di che “morte dobbiamo morire” noi che stiamo svolgendo quel percorso.. iniziato con entusiasmo, da anni..tra mille difficoltà.. etc.. etc.., con passione, dedizione, accuratezza, un sogno di una vita improvvisamente infranto. Grazie per ogni delucidazione. Grazie anche per la Sua opera di informazione (indubbiamente fino ad oggi Lei è stato il più chiaro) in merito a questa riforma.
Cordialità
Claudio.
Poiché le nuove regole entrano in vigore il 13 agosto, che è il termine ultimo per iscrivere pubblicisti con il vecchio metodo, ritengo che l’ultima sessione disponibile per procedere alle iscrizioni sia la fine di luglio (conti che una volta presentata la domanda, c’è la fase istruttoria, che non dura molto, da noi in Abruzzo basta qualche giorno, e poi la convocazione del Consiglio che ratifichi l’iscrizione).
Quindi un pubblicista già iscritto manterrà il titolo e abilitazione a fare informazione senza possibilità che gli venga in futuro negato? Grazie anticipatamente per la risposta.
Assolutamente sì. A meno che il Ministero della Giustizia non cambi le regole in sede di scrittura del decreto.
Gentile Antonelli,
Quindi chi oggi è già pubblicista può fare richiesta di passare all’albo dei professionisti (previo esame di Stato) o dovranno tornare a soddisfare i requisiti (altri due anni di collaborazione sistematica equamente retribuita?).
Grazie!
I pubblicisti potranno chiedere di iniziare il percorso del praticantato se:
1) abbiano svolto attività giornalistica esclusiva negli ultimi 36 mesi
2) vengono retribuiti per essa
3) producono la certificazione dei contributi Inpgi versati per l’attività svolta negli ultimi 36 mesi
Se i requisiti ci sono, si accede ad un corso di formazione che prevede anche un tirocinio teorico e un esame finale, superato il quale si è ammessi all’esame di Stato.
Gentile dottore Antonelli,
approfitto della sua cortese pazienza per porle tre di dubbi.
Il primo.
Si può quantificare in qualche modo la collaborazione equamente retribuita?
Il secondo.
Se un pubblicista, senza laurea, volesse iscriversi nell’elenco dei professionisti non potrebbe più farlo dopo l’entrata in vigore della riforma? Cioè dopo il 13 agosto?
Il terzo.
Se così fosse, potrebbe o restare a vita pubblicista (salvo prendersi prima una laurea) o tentare subito l’esame di stato? Ma farebbe ancora in tempo, considerando che prima dovrebbe ottenere parte della documentazione dal/dai giornali con cui collabora?
Grazie.
Saluti
Angela
Sarò telegrafico (anche perché ho avuto 18 ore piene di lavoro e devo rispondere a molti):
1) Il Consiglio nazionale dovrebbe nella prossima seduta dare un’indicazione di massima in attesa che il Parlamento vari la famosa legge sull’equo compenso (di cui parlo in alcuni post di novembre e dicembre, a cui la rimando)
2) Coloro che sono già pubblicisti alla data del 13 agosto, indipendentemente dalla laurea, possono accedere all’esame di Stato utilizzando le norme transitorie, valide fino al 2017 (come vede dal documento che ho riportato nel post, tra i requisiti delle norme transitorie non figura la laurea).
3) Ho già risposto con la 2.
3)
sono iscritto all’elenco pubblicisti, dal marzo 2010. Nel marzo 2013 potrò iscrivermi come praticante? non ho capito se c’è una “finestra” aperta solo per un certo periodo di tempo
Se lei ha i requisiti previsti nelle norme transitorie potrà iscriversi al registro dei praticanti per sostenere l’esame di Stato già dal 14 agosto 2012.
si parla di 36 mesi di iscrizione. Le norme transitorie quali sono? sono ancora da individuare?
Le norme transitorie sono quelle che sono riportate nel mio post, in fondo. Occorrono 36 mesi di collaborazione retribuita, non 36 mesi di iscrizione all’Ordine!
Gentile Antonello, le scrivo come rappresentante di un gruppetto di giornalisti pubblicisti, alcuni laureati, altri no, che sono pubblicisti da anni. Visto i nuovi accordi approvati sulla riforma dell’odinamento giornalistico le pongo alcuni quesiti che ci sono molto cari per ovvi motivi:
1) I giornalisti pubblicisti non laureati che desiderano continuare la loro attività giornalistica per il resto dei loro giorni lavorativi (diciamo per tutta la vita) e che non desiderano fare il “salto” nel professionismo, sono obbligati a superare l’esame di Stato e perciò anche a laurearsi scegliendo in ultimo nuovamente il pubblicismo?
2) I giornalisti pubblicisti laureati potranno continuare a svolgere il loro lavoro di giornalisti pubblicisti senza superare l’esame di Stato?
3) I giornalisti pubblicisti, laureati e non, che sono anche direttori responsabili di testate giornalistiche cartacee o telematiche, potranno continuare a svolgere il loro lavoro di direttori responsabili?
4) La “formazione permanente” sarà obbligatoria e retroattiva, ossia anche per i già iscritti oppure solo per le “nuove leve”? I corsi saranno a pagamento?
La ringrazio molto per il suo lavoro di informazione necessario a dipanare le inevitabili nubi che ci affliggono da qualche tempo.
Mi scuso per questo elenco noioso di domande, ma purtroppo ci siamo resi conto che non tutto sembra poi così logico ed evidente.
Cordialità.
Marcello
1) No, non sono obbligati né a laurearsi né a sostenere l’esame di Stato. Chi è già pubblicista, tale rimane anche dopo il 13 agosto senza problemi.
2) Certo che sì.
3) Certo che sì.
4) La formazione permanente, ancora tutta da disegnare, sarà obbligatoria per tutti, vecchi e nuovi.
Ho letto: “Dal prossimo 13 agosto per accedere alla professione bisognerà sostenere un esame di Stato, dopo 18 mesi di pratica certificata. Dopo il candidato potrà scegliere tra elenco dei pubblicisti e albo dei professionisti, a seconda dell’esclusività dell’attività giornalistica rispetto a quelle di altra natura”. Mi chiedo:
se un aspirante pubblicista collabora da 24 mesi corrispondendo gli articoli richiesti dall’odg regionale, allora avendo fatto 18 mesi di collaborazione , può dopo il 13 agosto direttamente accedere all’esame di stato? O invece non rientra nella pratica la sua collaborazione?
Non confondiamo: i 24 mesi sono contemplati per la vecchia normativa, ossia per coloro che li completano al 13 agosto 2012. Dopo tale data non ha più senso riferirsi a quel periodo, che viene completamente cassato. Dopo il 13 agosto si dovrà cominciare con i 18 mesi. Se invece la sua domanda è: “se un aspirante pubblicista al 13 agosto 2012 ha già compiuto 18 mesi di tirocinio e non può dunque iscriversi alla vecchia maniera, quei 18 mesi valgono come tirocinio?”, credo che la risposta possa essere sì.
quindi se io finisco a luglio la mia collaborazione per iscrivermi all’albo dei pubblicisti, posso invece che iscrivermi lì, fare richiesta per fare l’esame di stato e se lo supero diventare professionista.Ma per tirocinio non si intende collaborazione, quindi dovrei avere certificazioni che credo di non avere? credo sia così…
No. Attenzione. Se lei termina i 24 mesi entro luglio, può chiedere l’iscrizione come pubblicista seguendo le vecchie norme. Il 13 agosto, poi, potrebbe, se lo desidera, diventare professionista, avvalendosi delle norme transitore (che per l’appunto valgono per tutti i pubblicisti iscritti entro il 13 agosto).
Se invece non termina i 24 mesi entro il 13 agosto, allora la sua fattispecie ricade nelle nuove norme (laurea + 18 mesi di tirocinio + corso + esame di Stato).
Salve Antonello, non ho ben capito una cosa. Sono un aspirante pubblicista al suo 16esimo mese di collaborazione per una testata giornalistica, previo il rilascio del patentino. Ora mi chiedo: dal 13 agosto, tutto quello fatto finora, che senso ha? Per ottenere il patentino da pubblicista dovrò aver conseguito per forza la laurea?
Aspetto un tuo chiarimento sulla questione ‘aspiranti pubblicisti.’
Grazie mille per il lavoro che quotidianamente svolgi.
Innanzitutto non chiamiamolo patentino, non serve per guidare i ciclomotori! Al massimo tesserino… (scusa, ma questa è una precisazione che il mio presidente regionale dell’Ordine fa di continuo e ci è entrata nel sangue! Ma c’ha ragione…) Purtroppo per lei, tutti coloro che non terminano i prescritti 24 mesi entro il 13 agosto, ricadranno nella nuova norma. Credo che comunque si possano far valere i mesi trascorsi come raggiungimento dei 18 mesi di tirocinio previsti dalla nuova norma. Ma senza la laurea non sarà comunque possibile avviare l’iter per l’iscrizione.
Gentile Antonello,
ci siamo sentiti per mail alcuni giorni fa. Volevo fugare alcuni dubbi in merito alla riforma dell’ordine. Io come riportato nella precedente ho iniziato la pratica per pubblicista tre mesi fa. Ciò significa che alla fatidica data del 13 agosto 2012 avrò accumulato circa 11 mesi di attività. La mia domanda è : dovrò completare diciotto mesi (Secondo la proposta dell’ordine) e poi fare l’esame di stato o varranno per me sempre i soliti 24 mesi? E dopo questi 24 mesi? Inoltre mi pare di aver capito che le norme del regime transitorio valgono solo per coloro che alla data del 12 agosto 2012 abbiano già conseguito il tesserino di pubblicista. Confermi? E potresti chiarirmi meglio anche questo aspetto?Grazie in anticipo e scusa per il disturbo. Un caro saluto Salvatore Ventruto.
Non completando i 24 mesi entro il 13 agosto, lei ricade nella nuova normativa. Verosimilmente, ciò che lei ha già fatto le sarà conteggiato ai fini del raggiungimento dei 18 mesi previsti dalle nuove regole, che prevedono però anche la laurea e il corso teorico.
Se venisse confermato l’impianto proposto dal Cnog, ci sarebbero effetti devastanti per i tanti aspiranti pubblicisti che stanno per concludere i 24 mesi previsti dalla vecchia normativa. Che fine farebbero queste persone che, per varie ragioni, sono impossibilitate a intraprendere il lungo cammino della laurea e si vedono, da un giorno per l’altro, preclusa la strada per accedere all’elenco dei pubblicisti? Penso che le disposizioni transitorie dovrebbero consentire agli aspiranti pubblicisti (quindi alla data dell’entrata in vigore della legge già collaboratori di testate giornalistiche) non laureati di poter concludere i 24 mesi previsti dalla vecchia normativa e di poter accedere all’albo seguendo le vecchie disposizioni.
Carissimo Antonelli, se venisse confermata la proposta dell’ODG quale sarà il mio destino? Ho 61anni,già pensionato INPS per fortuna, collaboratore per una testata gg senza introiti da luglio 2011, addetto stampa di una federazione sportiva regionale. In pratica potrò proseguire le mie collaborazioni escludendo ovviamente eventuali esami? E’ ovvio che a questa età la laurea non la prenderò mai, mentre la mia collaborazione con questo giornale di cooperativa rischia di saltare definitivamente. Cosa mi consiglia? La ringrazio per l’eventuale risposta e porgo cordiali saluti.
Roberto Roncallo
Da quello che mi dice, arguisco che lei è già giornalista pubblicista: se è così, non ci sono problemi, in quanto lei non è obbligato a sostenere l’esame di Stato né a laurearsi (a meno che non voglia diventare professionista, ma mi sembra che questa non sia la sua fattispecie!).
ma quindi se non sono laureata non posso iscrivermi all’albo?? 🙁
Dal 13 agosto la laurea diventa obbligatoria per chi non è già pubblicista. I pubblicisti già iscritti entro tale data non dovranno conseguire lauree per proseguire la loro attività.
Sono giornalista pubblicista dal 2004. Frequento l’università ma non sono ancora laureata perciò volevo chiederle: fin quando non lo sarò non potrò fare l’esame di Stato o potrò visto che sono già pubblicista?
Se lei vuole rimanere pubblicista, non ha bisogno dell’esame di Stato, può continuare ad esercitare la professione senza problemi. Se invece intende iscriversi al registro dei praticanti per ottenere poi l’accesso all’esame di Stato per diventare professionista, allora può avvalersi delle norme transitorie che valgono cinque anni e per le quali non serve la laurea.
Egregio Dott. Antonello Antonelli,
Da più di anno collaboro con un giornale e da questa attività ricevo un compenso e intanto, tra poco tempo, completerò i miei studi in scienze della comunicazione. Vorrei chiederle, considerando il fatto che mi piacerebbe diventare un giornalista professionista, delle cose: il periodo di tempo in cui collaboro con la testata giornalistica viene considerato come tirocinio? Cosa significa che il tirocinio deve essere equamente retribuito? Inoltre per renderlo valido dovrei iscrivermi all’albo dei praticanti?
Mi scusi per le troppe domande, ma c’è in gioco il mio futuro, che con tanti sacrifici sto cercando di renderlo migliore.
Buona giornata
Gentile Antonino,
il periodo di tempo che lei sta trascorrendo come collaboratore di una testata può essere considerato in effetti tirocinio, purché sia retribuito regolarmente. Quanto all’equità e alla congruità del compenso, i livelli di esse saranno verosimilmente stabiliti entro breve dal Consiglio nazionale. Quello dei praticanti non è un albo e neppure un elenco, ma un registro… Con le nuove normative, il praticantato è svolto in maniera differente, come può ben leggere dal post nel mio blog.
Le auguro di poter raggiungere il suo obiettivo che era anche il mio alla sua età!
Grazie mille della sua risposta. La sua risposta mi ha tranquillizzata molto ma vorrei approfittare della sua gentilezza per chiederle (non l’ho capito molto bene) quali sono le norme transitorie che consentono di diventare professionista pur non essendo ancora laureata. Grazie mille.
Semplice.
Lei deve avere accumulato almeno 36 mesi di collaborazione negli ultimi cinque anni. La collaborazione deve essere stata retribuita (non c’è un limite minimo) con i relativi contributi Inpgi.
Nel presentare la domanda deve accludere tutti i documenti che attestano il possesso dei requisiti (ossia un contratto di collaborazione e/o le attestazioni di pagamento, i versamenti Inpgi e gli articoli/servizi realizzati).
Se i requisiti ci sono, dovrà frequentare un tirocinio teorico (ancora da specificare tempi e modalità), sostenere un esamino-verifica a conclusione del tirocinio e poi va a fare l’esame di Stato.
Spero di essere stato chiaro. Può chiedermi qualsiasi chiarimento, non si preoccupi!
Gentilissimo dott. Antonelli. Al momento in cui le scrivo mi mancano due anni al conseguimento della laurea, nonostante ciò sono giunto al nono mese di collaborazione, retribuita (pochissimo ma retribuita). Le chiedevo, è vero che dal 13 agosto io non potrò piu svolgere quest’attività giornalistica, fino a quando non sarò laureato. Dunque dovrò rinunciare ad una piccola entrata economica ma comunque per me importante? la ringrazio molto. Nikolas
Più correttamente bisogna dire che non potrà iscriversi all’Ordine dei Giornalisti senza aver conseguito la laurea. Ritengo che tuttavia lei potrà continuare il suo lavoro di collaborazione, proprio ai fini dell’iscrizione stessa, completando i 18 mesi previsti dalla nuova normativa. Tuttavia,occorrerà attendere la prossima riunione del Consiglio nazionale dell’Ordine per conoscere tutti i particolari della transizione (specie per chi non è ancora pubblicista, come lei).
Mi scusi Antonello ma non capisco una cosa: per “collaborazione continua, equamente retribuita”, s’intende anche quella dei collaboratori, non ancora pubblicisti, che fino a ieri aspiravano all’iscrizione nell’elenco relativo, dopo aver concluso il biennio e aver ricevuto un compenso d’importo pari o superiore a quanto stabilito dal tariffario?
Dunque un collaboratore in possesso di Laurea Magistrale/Specialistica in giornalismo, che abbia collaborato per almeno 18 mesi con una testata – senza aver formalizzato con questa un contratto di praticantato, ma avendo lavorato in modo continuato, percependo i compensi previsti per i collaboratori – acquisisce (finalmente) il diritto ad accedere all’esame d’abilitazione per i professionisti, se esercita la professione in modo esclusivo?
Ritengo che sia proprio così, altrimenti come garantire l’accesso a chi non sceglie la via delle scuole di giornalismo e del praticantato classico?
Se legge bene la proposta del Consiglio nazionale dell’Ordine, il suo caso è tranquillamente assimilabile ad una delle fattispecie per chiedere l’iscrizione.
Gentile dott. Antonelli,
Sa fornirci iriferimenti in merito alla prossima riunione del Consiglio nazionale dell’Ordine per conoscere tutti i particolari della transizione (specie per chi non è ancora pubblicista) soprattutto in relazione ai temi che verranno affrontati? Inoltre in una precedente mia, probabilmente no inviata, Le chioedevo se Lei sa niente di un possibile termine ultimo per iscrizione di pubblicisti prorogato a dicembre (è solo un mormorio di aspiranti pubblicisti, ma sa, a volte vox populi..).
Come sempre grazie di pazienza e tempo che dedica per rispondere alle nostre pressanti questioni.
Con Stima
Le ho risposto poco fa via mail, ho avuto quattro giorni di intenso lavoro che mi hanno un po’ allontanato dal blog. Tuttavia, ribadisco che il termine del 13 agosto 2012 è tassativo, in quanto è stabilito con legge dello Stato. Quanto alla prossima riunione del Consiglio nazionale, non è stata ancora stabilita. Sarà mia cura avvertire tutti tramite il mio blog. Grazie a tutti voi piuttosto per continuare a seguire il mio lavoro!
è tato molto chiaro…la ringrazio davvero molto!
Gentile Antonello, Lei sa niente di una proroga a dicembre 2012 per l’iscrizione di pubblicisti? Per me è fondamentale saperlo, visto che dovrei completare i due anni il prossimo settembre. A proposito: ai fini dell’iscrizione insieme alle ricevute dei compensi quali altri documenti devo presentare, perché mi sembra di capire che il mio editore non presenti il 770 … Essendo io un impiegato statale che presenta 730, devo integrarlo con i compensi percepiti nei 24 mesi? Grazie!
Non è prevista nessuna proroga, come ho scritto più volte nel mio blog, ma è possibile che il Consiglio nazionale dell’Ordine approvi una sorta di “periodo ponte” per coloro che non riescono a maturare i famosi 24 mesi entro il 13 agosto. Può trovare tutto in questo mio post: https://www.antonelloantonelli.com/2012/03/08/riforma-dei-pubblicisti-in-arrivo-un-periodo-ponte-per-chi-ha-gia-iniziato-il-percorso/
Buonasera,
sono laureata in lettere e filosofie e collaboro con un giornale da aprile come aspirante giornalista. Al 13 agosto cosa mi accadrà? Questi mesi saranno nulli?
Salve sono laureato in Scienze della Comunicazione e vorrei diventare pubblicista, purtroppo non ho ancora iniziato una collaborazione retribuita e vorrei sapere cosa potrò fare dopo il 13 agosto 2012 per realizzare il mio sogno di diventare giornalista.
Grazie e buon lavoro
Per ora non cambia nulla… l’accesso alla professione rimane lo stesso: per diventare pubblicista occorre una collaborazione retribuita di almeno 24 mesi, per diventare professionista, per ora, a meno che lei non abbia la possibilità di farsi fare un contratto da praticante, può solo frequentare una delle scuole riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti come master post-laurea.
salve
sono iscritto alla facolta di psicologia dell’aquila sono intensionato a frequentare un corso base di giornalismo.
e possibile avere informazioni su come diventare pubblicista e professionista?
bisogna avere una laurea specifica?
bisogna sostenere un esame di stato?
ho visitato il sito dell’ordine dei giornalisti abruzzo a gennaio si parlava di riforme a riguardo grazie
salve antonelli e grazie innanzitutto per le informazioni che ci dà regolarmente sul nostro intricato mondo.
ho 27 anni e sono giornalista pubblicista dal 2008, ho sempre svolto attività esclusiva da giornalista attraverso contratti co.co.co, una sorta di miseria fino allo scorso settembre quando aprendo partita iva ho iniziato la ‘nuova carriera’ da free lance con un ritorno economico piu’ che aprezzabile visto il regine dei contribuenti minimi al quale posso ancora fare affidamento sino al 35esimo anno di età.
La mia domanda è la seguente:
ho chiesto al mio ordine di competenza della liguria ma la loro risposta non ha cancellato i miei dubbi…
per iscrivermi nel registro dei praticanti posso già farlo ora, oppure aspettare 18 mesi dal momento in cui ho aperto partita iva e soprattutto ho iniziato a guadagnare complessivamente la cifra richiesta per avvicinarsi a quella di chi è sotto contratto come giornalista praticante?
Che documentazione occorre presentare ora dal punto di vista contributivo?
grazie mille di tutto