Se anche i due telegiornali più importanti calpestano la deontologia professionale (e la legge), di cosa bisogna stupirsi?

Una disfatta. Annunciata, purtroppo.

A nulla sono serviti i richiami del presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Enzo Iacopino, e di quello regionale abruzzese, Stefano Pallotta, ad un rispetto della “Carta di Treviso” (e della legge, come mi ha ricordato sapientemente il collega Gabriele Testi, citandomi l’articolo 114, comma 6, del Codice di Procedura Penale) alla vigilia dell’incontro di Salvatore Parolisi con la figlioletta di due anni (poi rinviato a data da destinarsi).

Ho fatto, come mio solito, il giro dei media abruzzesi: ero partito stamattina con ottimismo, visto che “Il Centro”, il quotidiano più diffuso in regione, e “Il Tempo” si erano ben guardati dal riportare il nome della piccola Parolisi nei pezzi usciti nelle due cronache provinciali. Il sorriso si è spento aprendo la cronaca di Teramo de “Il Messaggero” dove campeggiava un titolone d’apertura con il nome della minore. Poi, a cascata: Ansa, Agi, Quotidiano d’Abruzzo (on line), Abruzzo24OreTv (on line)… Per non parlare di tutta la stampa nazionale. A puro titolo esemplificativo, ecco il risultato della ricerca su Google, limitata alle ultime 24 ore, usando come chiave il nome e cognome della piccola Parolisi: non c’è un quotidiano nazionale che non abbia riportato le generalità della bimba. Mi sono arreso quando anche Tg1 e Tg5, nei loro siti, non si sono comportati diversamente.

A questo punto, se anche i due telegiornali nazionali più importanti calpestano la deontologia professionale e la legge, che dire?

Occorre rassegnarsi?

Oppure non occorre piuttosto pretendere che tutti i Consigli regionali dell’Ordine dei Giornalisti aprano un procedimento disciplinare contro tutti i colleghi, capiservizio e direttori responsabili che hanno violato la “Carta di Treviso”?

A rigor di logica, visto che l’articolo 114, sesto comma del Codice di Procedura Penale già richiamato prima così recita:

 

E’ vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.

 

non ci sarebbe anche materia per l’apertura di un fascicolo d’ufficio da parte di tante Procure della Repubblica?

Non credo di esagerare: per fermare un malcostume, occorre fermezza nella repressione. Uso questo termine non a caso: qui si tratta di una gravissima violazione, reiterata e continuativa, perpetrata tanto da giornalisti di provincia, quanto da professionisti nazionali di lungo corso. Non è consentito far passare tutto sotto silenzio un’altra volta. Non dopo un richiamo formale e preventivo del presidente dell’Ordine dei Giornalisti. Non quando a non essere tutelata è una bimba di due anni che ha perso tragicamente la madre e che non vede il padre da un anno.

4 commenti

  • confondono la Carta di Treviso con la carta igienica… che tristezza… senza nessuna pietà verso una minore… con la clava altro che penna…

  • Antonio Luciani

    Carissimo Antonello, sto studiando per l’esame dell’Ordine come Giornalista Pubblicista e mi rendo conto che seppur tra i “pubblicisti” bisogna avere una cultura legale al riguardo ottima, completa e sapiente. Riguardo alla pubblicazione del nome della minore vorrei contribuire con un’altra fonte: “Il comportamento tenuto dal giornalista estensore nonché dal direttore della testata che ha pubblicato un articolo in cui vengono riportate le generalità e le foto di un minore, è idoneo a violare le norme di legge dettate a tutela della personalità altrui (“sub specie“ di lesione della normativa a tutela dei minori, come approvata dalla convenzione di New York e recepita nel nostro ordinamento con l. 27 maggio 1991 n. 176) nonché ad essere valutato come non conforme al decoro ed alla dignità professionali così da compromettere anche la dignità dell’Ordine (“sub specie“ di violazione di precisi intendimenti fatti propri dalla categoria con la sottoscrizione delle carte di autoregolamentazione)”. (Trib. Milano 12-07-2001; FONTI Giur. milanese, 2002, 33). La tutela forte dei minori è presente in questa massima giurisprudenziale: “Nel bilanciamento tra i valori, ambedue costituzionalmente protetti, del diritto all’informazione e di quello all’integrità psichica e morale dei minori, deve prevalere quest’ultimo. Ne consegue che deve ritenersi illecita, ai sensi dell’art. 15 comma 10 l. 6 agosto 1990 n. 223, la diffusione delle immagini di un procedimento penale, quando la vicenda processuale abbia ad oggetto crimini particolarmente efferati, e suscettibili di incidere negativamente sulla sfera psichica ed emotiva del minore”. (Trib. Roma 27-12-1999; Rai-Tv c. Garante radiodiffusione editoria; FONTI Giur. romana, 2000, 110).
    Con stima.
    Prof. Antonio F. Luciani

  • Il successivo articolo 115 del Codice di Procedura Pena regola le sanzioni disciplinari previste nel caso delle violazioni di cui ha parlato Antonello Antonelli: “1) Salve le sanzioni previste dalla legge penale (articolo 684 Codice Penale), la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articolo 114 e 329, comma 3, lettera b), costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. 2) Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l’organo titolare del potere disciplinare”, che in quest’ultimo caso è il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti. Il menzionato articolo 684 del Codice Penale, stabilendo le sanzioni penali, invece afferma: “Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da lire centomila a cinquecentomila”.

  • Ma si rende necessaria un’ulteriore precisazione. Dobbiamo a una norma relativamente “recente”, alla cosiddetta “Legge Gasparri” (Legge 3 maggio 2004, numero 112), l’inserimento del secondo periodo del sesto comma dell’articolo 114 del Codice di Procedura Penale, che rafforza la protezione del minore e il suo diritto a non essere identificabilile: “È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *